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Notizia
Sicurezza
del
07/08/2009
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Sicurezza sul lavoro...
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Sicurezza sul lavoro, dal 16 maggio i nuovi adempimenti<p><br>
Slitta al 16 agosto il termine per comunicare all'Inail il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (interno).<p><br>
Non passa la richiesta di Confartigianato e delle altre organizzazioni datoriali, che nelle scorse settimane avevano sollecitato il Ministero del Lavoro a spostare in avanti l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro. Che ora sono operative. In particolare dal 16 maggio e' scattato il divieto di effettuare visite preassuntive, e gli obblighi di dotare il documento di valutazione dei rischi di data certa e di effettuare anche la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato.<p>
Ma a breve il decreto correttivo al Testo Unico approvato a fine marzo da Palazzo Chigi potrebbe rimescolare nuovamente le carte, introducendo nuove significative modifiche anche alle misure per le quali e' appena scattato il disco verde. Per questo motivo la Confederazione aveva sollecitato il differimento dei nuovi obblighi al 15 agosto 2009, cosi' da sincronizzare la scadenza delle proroghe con l'emanazione del decreto correttivo. Una proroga al 15 agosto e' stata comunque concessa, riguarda il termine per comunicare all'Inail in via telematica, il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, eletto tra i lavoratori. <p>
A partire dal 16 maggio e' previsto che le imprese integrino il documento della sicurezza con le valutazioni relative al rischio connesso allo stress lavoro correlato. Le valutazioni riguarderanno le eventuali conseguenze di natura psicologica che potrebbero derivare, ad esempio, da incompatibilita' ambientale, dai ritmi lavorativi, o dalla non corretta organizzazione del lavoro. Nella stessa data il documento di valutazione dovra' riportare la data certa della sua elaborazione. <p>
Un preciso divieto riguardera' anche le visite preassuntive. In tutte le aziende nelle quali e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente non potra' piu' sottoporre i lavoratori a vista medica prima della loro formale assunzione da parte dell'impresa.
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