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Notizia manutenzioni del 25/09/2012

 

   AL VIA CAMPAGNA MANUTENZIONI CALDAIE A LIVORNO

 


Ha inizio dal 1/10/2012 al 30/09/2013 la campagna per le revisioni periodiche degli impianti termici a gas nel Comune di Livorno.<br>Di seguito riportiamo la definizione secondo normativa di impianto termico.<br><br>DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO <br><br>(D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs. 311/06 – allegato A comma 14) <br>impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli <br>ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione <br>centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, <br>distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono <br>compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono <br>considerati impianti termici apparecchi quali: caminetti, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se<br>fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del <br>focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW; <br>Le stufe e gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono considerati <br>impianti termici quando nella stessa unità abitativa sono installati più apparecchi o quando la <br>singola potenza installata supera i 15 kW. <br>La presenza di più di un radiatore o più di un termoconvettore a gas nella medesima unità <br>immobiliare costituisce impianto termico indipendentemente dalla potenzialità (vedi nota del <br>Ministero 14563 del 30/08/2006). <br>Nel caso in cui l’impianto sia realizzato con pompe di calore, cioè le pompe di calore sono la fonte <br>primaria di riscaldamento, il criterio di definizione impianto termico è il seguente: <br>le pompe di calore costituiscono impianto termico a meno che, nell’unità immobiliare sia installata <br>una pompa di calore monosplit (una sola unità interna nella medesima unità immobiliare) di <br>potenzialità resa in riscaldamento inferiore a 4 kW. Questo è il limite inferiore previsto dalla legge<br>per il calcolo del rendimento minimo e che fa scattare l’obbligatorietà di consegna ai competenti <br>uffici comunali della pratica prevista dall’art. 28 L. 10/91.<br><br>Per ulteriori informazioni è consultabile la seguente pagina internet:<br><br>http://www.ealp.it/joomlanuovo/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Acampagna-controllo-impianti-termici-comune-di-livorno-6d-biennio-2012-2013&catid=37&Itemid=60<br><br><br><br>

 

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