Legge regionale 03 giugno 2013, n. 29
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E' entrata in vigore in Toscana la Legge regionale 03 giugno 2013, n. 29, nella quale la notizia più rilevante è la comunicazione da effettuarsi entro il 4 settembre 2013, presso i comuni dove l'attività è domiciliata attraverso gli sportelli Suap - Urp, nella quale va indicato il responsabile tecnico di ogni sede e/o filiale dell'attività produttiva in essere.<br>L'applicazione della normativa varia da Comune a Comune, nel senso che per alcuni Comuni la comunicazione non deve essere presentata, se non nel caso di esistenza di altre sedi secondarie, poiché il responsabile tecnico si configura con chi è il titolare e quindi con il requisito tecnico professionale già comunicato e dimostrato al momento dell'apertura dell'attività . Altri Comuni invece richiedono a prescindere tale comunicazione. <br>In questo mosaico di diversità interpretative di normative, non va dimenticato che le sanzioni per la mancata comunicazione del responsabile tecnico vanno da un minimo di €. 2.000,00 ad un massimo di €. 4.000,00 e che taluni Comuni non mancheranno certo di applicare le sanzioni previste.<br><br>Ricordiamo per ultimo che, per ogni sede operativa occorre un responsabile tecnico e che un responsabile tecnico può essere tale per un'unica sede.
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